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Sez. 1, Sentenza n. 1593 del 07/05/1976 (Rv. 380344 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - DIVORZIO PER IL MATRIMONIO ALL'ESTERO DEL CITTADINO ITALIANO - CAUSA SOSTANZIALMENTE ADEGUATA ALLA NORMATIVA ITALIANA - SUFFICIENZA - CAUSA DIVERSA DA QUELLE DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 - DIVORZIO PER OBIETTIVA ED IRRIMEDIABILE DISGREGAZIONE DELLA COMUNIONE FAMILIARE - CONTRARIETA ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380344-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - DIVORZIO PER IL MATRIMONIO ALL'ESTERO DEL CITTADINO ITALIANO - CAUSA SOSTANZIALMENTE ADEGUATA ALLA NORMATIVA ITALIANA - SUFFICIENZA - CAUSA DIVERSA DA QUELLE DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 - DIVORZIO PER OBIETTIVA ED IRRIMEDIABILE DISGREGAZIONE DELLA COMUNIONE FAMILIARE - CONTRARIETA ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

In tema di delibazione di sentenza straniera di divorzio, relativa a matrimonio contratto all'estero dal cittadino italiano, al fine della ricorrenza del requisito della non contrarieta all'ordine pubblico italiano non e necessario che il giudice straniero abbia applicato al cittadino italiano la legge nazionale di quest'ultimo, secondo il criterio di collegamento previsto dall'art 17 primo comma disp prel cod civ, ne che abbia applicato legge straniera prevedente ipotesi di scioglimento del matrimonio del tutto identiche a quelle contemplate dalla legge italiana; al fine indicato, invero, e sufficiente che lo scioglimento del matrimonio sia stato pronunciato per cause previste dal diritto straniero che, anche se aventi nomen iuris diverso da quelle del diritto italiano, si adeguino nella sostanza agli inderogabili principi fondamentali giustificativi, in determinati casi, della dissolubilita del matrimonio nel nostro ordinamento. Ne consegue che la pronuncia del giudice straniero secondo la legge straniera non puo ritenersi lesiva dell'ordine pubblico italiano qualora, pur pronunciando formalmente il divorzio per causa diversa da quelle previste dalla legge 1 dicembre 1970 n 898, abbia nella sostanza, anche alla luce della motivazione, statuito lo scioglimento del matrimonio per un'obiettiva ed irrimediabile disgregazione della comunione spirituale e materiale della famiglia, in concreto corrispondente a quelle situazioni che giustificano il divorzio medesimo secondo la citata legge italiana. (nella specie, il giudice svizzero aveva pronunciato il divorzio, nei confronti del matrimonio contratto in svizzera dal cittadino italiano, in base all'art 142 del codice civile di quello stato, prevedente come causa di scioglimento una generica improseguibilita dell'Unione coniugale. La Corte di appello, in Sede di giudizio di delibazione, aveva dichiarato l'efficacia in Italia della pronuncia del giudice svizzero, rilevando che questa, valutata in relazione al complesso della motivazione, era stata sostanzialmente emessa anche in forza di uno stato di separazione fra i coniugi, protrattosi per molti anni, e, quindi, in base ad una situazione di fatto trovante sostanziale corrispondenza nella nostra legislazione divorzistica. La SC, premessi i principi di cui sopra, ha ritenuto corretta detta statuizione). (V 2920/73, mass n 366555; (V 1941/70, mass n 347972).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 7, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)