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Sez. U, Sentenza n. 1696 del 08/06/1971 (Rv. 352150 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PROPONIBILITA - LIMITI - SENTENZA DI PRIMO GRADO SULLA SOLA GIURISDIZIONE - SCADENZA DEL TERMINE PER L'APPELLO- REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352150-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PROPONIBILITA - LIMITI - SENTENZA DI PRIMO GRADO SULLA SOLA GIURISDIZIONE - SCADENZA DEL TERMINE PER L'APPELLO- REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Il regolamento preventivo di giurisdizione, previsto dall'art 41, cod proc civ, puo essere proposto fino a quando la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ovvero, nell'ipotesi che il giudice di primo grado abbia risolto la questione di giurisdizione senza decidere il merito, fino a quando tale pronuncia non sia passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge. E, pertanto, inammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione, proposto - dopo la scadenza del termine per appellare (30 giorni) - avverso la sentenza di primo grado che abbia deciso solo la questione di giurisdizione. (V 1184'70, mass n 346799' 2607'69, mass n 342212).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)