Sez. 1, Sentenza n. 1563 del 26/05/1971 (Rv. 351952 - 01)
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO - CORRESPONSIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE DEL CANONE SINO ALLA RESTITUZIONE - INFERIORITA DEL CANONE VINCOLISTICO RISPETTO A QUELLO LIBERO - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - OBBLIGO DEL CONDUTTORE MOROSO.*
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO - CORRESPONSIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE DEL CANONE SINO ALLA RESTITUZIONE - INFERIORITA DEL CANONE VINCOLISTICO RISPETTO A QUELLO LIBERO - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - OBBLIGO DEL CONDUTTORE MOROSO.*
Il conduttore in mora e tenuto a dare al locatore fino alla riconsegna (salvo l'Obbligo di risarcire il maggior danno) il canone di fitto, anche nel caso di locazione soggetta al regime vincolistico. Ove la misura del canone vincolato non coincida con quella maggiore che il locatore avrebbe potuto realizzare in una libera contrattazione, il divario fra tali misure concreta il maggior danno che il conduttore in mora a restituire la cosa e obbligato a risarcire a norma dell'art 1591 cod civ. (V 569'67, mass n 326536).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)