Sez. 3, Sentenza n. 569 del 09/03/1967 (Rv. 326536 - 01)
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - CONTENUTO - RESPONSABILITA CONTRATTUALE - PROVA A CARICO DEL CONDUTTORE APPLICABILITA ALLE LOCAZIONI VINCOLATE.*
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - CONTENUTO - RESPONSABILITA CONTRATTUALE - PROVA A CARICO DEL CONDUTTORE APPLICABILITA ALLE LOCAZIONI VINCOLATE.*
Il conduttore ha l'Obbligo specifico, derivante dal contratto, di restituire la cosa avuta in godimento temporaneo, e, nella ipotesi di ritardato adempimento, di risarcire il locatore del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1591 cod.civ. tenendo conto dell'effettiva perdita da lui subita. Tale obbligazione ha carattere contrattuale, onde il debitore, per liberarsi dalla relativa responsabilita, deve provare che il ritardo o l'inadempimento sia stato determinato da impossibilita della prestazione per causa a lui non imputabile. La disposizione dell'art. 1591 cod.civ. e applicabile anche nell'ambito delle locazioni soggette a regime vincolistico. (contra sulla seconda parte della massima - 784-64, 1678-62, Conf. Sulla terza parte 1769-65, 1448-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)