diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2346 del 17/08/1973 (Rv. 365680 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA - RINUNCIA ALL'OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - RINUNCIA ALL'APPELLO - CONFIGURABILITA - EFFETTO PRECLUSIVO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL PROCESSO - DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - EFFICACIA SOSTITUTIVA.*
Stato
decisa il 1973-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365680-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA - RINUNCIA ALL'OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - RINUNCIA ALL'APPELLO - CONFIGURABILITA - EFFETTO PRECLUSIVO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL PROCESSO - DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - EFFICACIA SOSTITUTIVA.*

La rinunzia alla opposizione al decreto ingiuntivo e la rinunzia al giudizio di appello, provocando il passaggio in giudicato del decreto opposto o della sentenza impugnata, si risolvono in una rinuncia all'Azione, precludente la riproposizione della domanda in un nuovo giudizio. La dichiarazione di Estinzione del processo, conseguente alla rinuncia agli Atti, producendo nei predetti casi i medesimi effetti sostanziali e processuali della rinunzia all'Azione, acquista valore sostitutivo della dichiarazione di cessazione della materia del contendere.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)