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Sez. 3, Sentenza n. 24746 del 21/11/2006 (Rv. 593330 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE | Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo fondante l'iscrizione di ipoteca giudiziale - Instaurazione di processo penale a carico dell'opponente per fatti riconducibili al rapporto giuridico oggetto della suddetta opposizione - Dichiarazione, da parte dell'opposto, di voler trasferire l'azione civile nel processo penale - Conseguente declaratoria di estinzione del giudizio civile e di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto con correlato ordine di cancellazione dell'ipoteca iscritta in danno dell'opponente - Legittimità - Sussistenza - Deduzione dell'applicabilità del disposto di cui all'art. 653 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593330-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE

L'iniziativa della parte di chiedere al giudice penale di pronunciare sul merito della domanda già proposta al giudice civile, a condizione che tale trasferimento sia ammissibile (art. 75, comma secondo, cod. proc. pen.), determina l'effetto che il giudizio aperto dalla domanda per l'emissione di decreto ingiuntivo e proseguito per effetto dell'opposizione formulata dall'ingiunto non possa continuare davanti al giudice civile e si debba, dunque, arrestare con la sua dichiarazione di estinzione, cui deve correlarsi l'ordine di cancellazione dell'ipoteca iscritta sulla base di decreto provvisoriamente esecutivo, divenuto inefficace. A quest'ultimo fine non può trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 653 cod. proc. civ. per il caso di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo poiché, nella suddetta ipotesi del trasferimento dell'azione civile nel giudizio penale in virtù dell'opzione manifestata dalla parte creditrice opposta, è proprio quest'ultima a voler sottoporre la propria pretesa ad un accertamento condotto secondo diverse regole processuali e dovendosi del resto rilevare che, sul piano generale, l'art. 653 cod. proc. civ. è applicabile anche al caso della rinuncia agli atti solo quando è l'opponente a rinunciare alla propria opposizione e, quindi, ad una pronuncia di merito che rigetti la domanda proposta nei suoi confronti, mentre non trova applicazione quando è l'attore-opposto che rinuncia alla statuizione sul merito della propria domanda, sottraendo al giudice il potere di esaminarla, come accade proprio quando il creditore-opposto manifesti la sua volontà di trasferire l'azione civile nel processo penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2818, Cod. Civ. art. 2884 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)