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Sez. 1, Sentenza n. 2751 del 02/08/1968 (Rv. 335359 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - IN GENERE - SOGGETTI DEL RAPPORTO - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - EFFETTI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'EREDE DELEGATO.*
Stato
decisa il 1968-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335359-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - IN GENERE - SOGGETTI DEL RAPPORTO - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - EFFETTI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'EREDE DELEGATO.*

Mentre, di regola, il rapporto di espropriazione per pubblica utilita si instaura tra il soggetto attivo, a vantaggio del quale l'espropriazione viene pronunciata e il soggetto passivo al quale e imposto il sacrificio particolare con la conseguenza che, normalmente, i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto sorgono direttamente e immediatamente fra i detti soggetti, tale situazione non viene, invece, a prodursi nella diversa ipotesi di delegazione amministrativa della esecuzione delle opere. Invero, la delegazione amministrativa, ed in specie quella intersoggettiva fra enti diversi, importa una deroga, consentita dalla legge alla normale Competenza amministrativa e non puo assimilarsi al mandato, proprio per la sua natura pubblicistica. Per effetto della delegazione e del passaggio della Competenza amministrativa che le e inerente, l'ente delegato, salva diversa disposizione dell'atto di conferimento, e investito del potere di provvedere in proprio e non quale rappresentante del delegante, benche agisca nell'interesse di quest'ultimo. Deriva da tale situazione giuridica che il delegato e legittimato passivamente a rispondere direttamente verso i terzi delle conseguenze degli Atti posti in essere in relazione alla delega. (nella specie, era stata convenuta in giudizio dall'espropriato di un fondo occupato per la costruzione di una strada regionale la provincia, delegata dalla regione all'esecuzione dell'opera, per chiedere l'elevazione della indennita di espropriazione). (Conf. 807-66 n. 321622).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)