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Sez. 1, Sentenza n. 1204 del 17/04/1972 (Rv. 357686 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - INTERSOGGETTIVA - NOZIONE - EFFETTI - ATTI POSTI IN ESSERE IN ESECUZIONE DELLA DELEGA - RESPONSABILITA DIRETTA DEL DELEGATO - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - POTERI ED OBBLIGHI DELL'ENTE DELEGATO.*
Stato
decisa il 1972-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357686-01

ATTI AMMINISTRATIVI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - INTERSOGGETTIVA - NOZIONE - EFFETTI - ATTI POSTI IN ESSERE IN ESECUZIONE DELLA DELEGA - RESPONSABILITA DIRETTA DEL DELEGATO - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - POTERI ED OBBLIGHI DELL'ENTE DELEGATO.*

La cd delegazione amministrativa costituisce un istituto peculiare del diritto pubblico, non assimilabile all'istituto privatistico del mandato con rappresentanza. In virtu di essa, l'amministrazione delegante non risponde di fronte ai terzi degli Atti e dei fatti compiuti nel suo interesse dall'ente delegato al quale spetta ogni potere, e conseguentemente ogni Obbligo, in relazione all'attivita di realizzazione dell'opera, non escluse le occupazioni e le espropriazioni. Pertanto, mentre, di regola, il rapporto di espropriazione si instaura, in modo diretto e immediato, tra il soggetto attivo a vantaggio del quale l'espropriazione viene pronunciata e il soggetto passivo al quale e imposto il sacrificio della proprieta privata, ed i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto predetto sorgono nei confronti di chi si giova del trasferimento coattivo e di chi ne sopporta il sacrificio, nell'ipotesi della delegazione, che importa una deroga alla norma sulla Competenza amministrativa, l'ente delegato, salvo diversa disposizione dell'atto di conferimento, e investito del potere di provvedere, rispetto all'oggetto della delega, in nome proprio e non in veste di rappresentante dell'altro soggetto, ed e quindi tenuto a rispondere direttamente, nei confronti dei terzi, degli Atti posti in essere in esecuzione della delega, senza che, in contrario, possano aver rilievo le eventuali ripercussioni degli Atti nell'ambito dei rapporti interni fra ente delegante ed ente delegato. (Conf 2751'68, mass n 335359; V 3452'69, mass n 343562; 2203'69, mass n (341542).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)