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Sez. 1, Sentenza n. 2835 del 30/10/1973 (Rv. 366418 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - OPERA PUBBLICA D'INTERESSE DELLA REGIONE - OCCUPAZIONE ULTRABIENNALE DA PARTE DELLA PROVINCIA - OBBLIGO RISARCITORIO DELLA PROVINCIA - RAPPORTI TRA PROVINCIA E REGIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366418-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - OPERA PUBBLICA D'INTERESSE DELLA REGIONE - OCCUPAZIONE ULTRABIENNALE DA PARTE DELLA PROVINCIA - OBBLIGO RISARCITORIO DELLA PROVINCIA - RAPPORTI TRA PROVINCIA E REGIONE - IRRILEVANZA.*

L'amministrazione provinciale che abbia provveduto in nome proprio e non in rappresentanza della regione all'occupazione d'urgenza di un fondo privato, per l'esecuzione di un'opera pubblica d'interesse regionale, assume, nei confronti del proprietario del suolo occupato, l'esclusiva responsabilita dei danni derivati dall'illegittimo protrarsi dell'occupazione oltre il biennio, qualunque possa essere la qualificazione giuridica attribuibile al rapporto interno costituitosi fra la provincia e la regione in vista di detta occupazione (delegazione intersoggettiva, affidamento in proprio, sostituzione o, infine, concessione). (V 2640/72, mass n 360203; 1969/71, mass n 352561; (V 3452/69, mass n 343562; 2203/69, mass n 341542; (V 2751/68, mass n 335359).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)