Sez. 3, Sentenza n. 11107 del 21/10/1991 (Rv. 474317 - 01)
Obbligazioni in genere - Adempimento - Diligenza | Prestatore di lavoro subordinato - Strumenti di lavoro affidatigli dall'imprenditore per l'esecuzione della prestazione lavorativa - Dovere di custodia - Violazione - Valutazione - Disciplina ex art. 2104 cod. civ. - Applicabilità - Inadempimento del prestatore di lavoro - Onere della prova - Conseguenze.
Obbligazioni in genere - Adempimento - Diligenza
Poiché il dovere di custodia degli strumenti di lavoro affidati dall'imprenditore per l'esecuzione della prestazione lavorativa ha carattere accessorio rispetto all'obbligazione principale del prestatore di lavoro (consistente nel mettere a disposizione dell'imprenditore le proprie energie fisiche o intellettuali, dietro un corrispettivo), la violazione di quel dovere di custodia deve essere valutata non alla stregua della disciplina della responsabilità del depositario bensì nell'ambito del più ampio dovere di diligenza nell'esecuzione della prestazione posta a carico del lavoratore subordinato ex art. 2104 cod. civ., il quale costituisce, a sua volta, specificazione del principio generale stabilito dall'art. 1176 cod. civ. (con gli opportuni adattamenti dettati dalla natura della prestazione) con la conseguenza che, una volta assolto da parte del datore di lavoro l'onere della prova del danneggiamento del bene e, quindi, dell'inadempimento del lavoratore, incombe su quest'ultimo la prova liberatoria a norma dell'art. 1218 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1768, Cod. Civ. art. 2104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)