Sez. L, Sentenza n. 13530 del 26/05/2008 (Rv. 603407 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE | Responsabilità del lavoratore per il danneggiamento della cosa di proprietà del datore di lavoro affidatagli per l'espletamento della prestazione lavorativa - Inadempimento dell'obbligo di diligenza - Configurabilità - Onere della prova del datore di lavoro - Contenuto - Onere del lavoratore di dimostrare la propria assenza di colpa - Violazione degli artt. 2087 e 2103 cod. civ. nell'assegnazione delle mansioni - Incidenza - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE
In tema di prestazione lavorativa eseguita con un bene affidato dal datore al lavoratore, la diligenza nell'adempimento, rilevando quale modalità con cui la prestazione deve essere svolta, implica che il lavoratore deve utilizzare il bene senza arrecare danni, e che, ove si verifichino, il lavoratore ne risponde contrattualmente. In tal caso, il principio secondo cui è onere del datore provare il danno ed il rapporto di causalità con la materiale condotta (anche omissiva) del lavoratore, ed onere del lavoratore provare di aver adottato la diligenza normativamente richiesta e, più in generale, la propria assenza di colpa, trova applicazione anche per i danni verificatisi nell'espletamento di mansioni assegnate in violazione degli artt. 2087 e 2103 cod. civ., pur essendo in tal caso agevolata la prova del lavoratore esonerativa di responsabilità, venendo meno tale responsabilità solo ove la diligenza necessaria alla prestazione richiesta si estenda in uno spazio esterno all'ambito della prestazione dovuta. (Nella specie, vi era stato l'affidamento della guida di un autoveicolo, senza specifico addestramento, ad un lavoratore, pur abilitato alla guida dello stesso e tuttavia normalmente addetto alla preparazione e non anche al trasporto delle merci; la S.C., affermando il principio su esteso, ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato il lavoratore al risarcimento del danno al veicolo da lui guidato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)