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Sez. U, Sentenza n. 173 del 22/03/1999 (Rv. 524394 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversie in materia di imposta non devolute espressamente ad altro giudice - Regola generale - Giurisdizione del giudice ordinario - Eccezione - Esistenza di potere discrezionale amministrativo dell'ente impositore nella determinazione del presupposto dell'imposta - Sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo - Fattispecie in materia di contributi alle stazioni strumentali dell'industria.
Stato
decisa il 1999-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524394-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

In forza della regola generale, risalente all'art. 6 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, le controversie in materia di imposta, quando non siano espressamente attribuite alla giurisdizione di altro giudice, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, perché, quando tra ente impositore e contribuente si controverte sul se il secondo debba l'imposta che il primo gli ha domandato, viene in considerazione un rapporto che inerisce ad un diritto soggettivo, salvo il caso in cui la disposizione di legge istitutiva dell'imposta non regoli compiutamente in ogni suo aspetto la situazione di fatto che assume come presupposto dell'obbligazione di imposta ed attribuisca all'ente impositore un potere di completamento della regolamentazione della fattispecie impositiva attraverso valutazioni espressione di discrezionalità amministrativa, nel qual caso la situazione soggettiva del privato che pretenda di sottrarsi al pagamento dell'imposta, contestando la legittimità dell'esercizio di quel potere, assume natura di interesse legittimo e la relativa contestazione deve essere svolta avanti al giudice amministrativo (principio enunciato dalle Sezioni Unite con riferimento a fattispecie relativa a controversia in materia di contributi alle stazioni sperimentali dell'industria ex art. 23 del R.D. 31 ottobre 1923 n. 2523).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 31/10/1923 num. 2523 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)