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Sez. U, Sentenza n. 2802 del 09/03/1993 (Rv. 481322 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria | Contenzioso tributario ex d.P.R. n. 636 del 1972 - Tributi ex art. 1 di quest'ultimo d.P.R. - Tutela giurisdizionale - Devoluzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie - Carattere esclusivo - Portata - Azioni di accertamento negativo o positivo del debito d'imposta - Esclusione - Difetto assoluto di giurisdizioni su tali azioni - Sussistenza - Improponibilità conseguente della domanda - Rilevabilità anche in cassazione.
Stato
decisa il 1993-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481322-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria

Nella disciplina del contenzioso tributario introdotta dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, la tutela giurisdizionale del contribuente con riguardo ai tributi elencati nell'art. 1 di tale decreto, fra i quali è compresa l'imposta sul reddito delle persone fisiche, è affidata in via esclusiva alla giurisdizione delle commissioni tributarie, che comprende tutte le questioni attinenti all'esistenza ed all'entità dell'obbligazione, senza che rilevi distinguere fra atti dell'Amministrazione emessi in carenza di potere o con illegittimo esercizio del potere; detta tutela si svolge (solo) attraverso l'impugnazione degli specifici atti dell'Amministrazione (di accertamento, imposizione o rifiuto di rimborso di somme riscosse) elencati dall'art. 16 del citato d.P.R., con esclusione di ogni azione di accertamento (negativo o positivo) del debito d'imposta, sia innanzi alle commissioni tributarie che innanzi al giudice ordinario, dovendosi ritenere abrogate le preesistenti disposizioni (compreso l'art. 6 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E) che consentivano tale ultima azione, riguardo alla quale sussiste perciò difetto assoluto di giurisdizione, con conseguente improponibilità assoluta della domanda, rilevabile (ove non si sia verificata alcuna preclusione) in ogni fase e grado del processo e, quindi, anche in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)