Sez. 1, Sentenza n. 9599 del 18/09/1993 (Rv. 483799 - 01)
Responsabilità civile - Magistrati e funzionari giudiziari - Magistrati | Domanda di risarcimento danni per la responsabilità civile del magistrato - Dichiarazione di ammissibilità - Provvedimento della Corte di Appello - Impugnazione con ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
Responsabilità civile - Magistrati e funzionari giudiziari - Magistrati
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento della Corte di Appello che ha dichiarato ammissibile la domanda di risarcimento danni per la responsabilità civile del magistrato, poiché l'art. 5, comma quarto, della legge 13 aprile 1988 n. 117 ne prevede la esperibilità soltanto contro il provvedimento che abbia dichiarato la inammissibilità della domanda, senza comportare alcuna disparità di trattamento, atteso che il provvedimento di ammissibilità della domanda ha carattere solo incidentale nel giudizio di merito, in cui si provvede alla prima verifica della domanda.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)