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Sez. 6, Sentenza n. 21962 del 02/04/2003 Ud. (dep. 17/05/2003) Rv. 225414 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Lieve entità del fatto - Parametro quantitativo preclusivo - Solo in caso di quantità rilevante - Parametri sussidiari - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225414-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

Per l'applicazione dell'attenuante della lieve entità del fatto prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, il dato ponderale della sostanza detenuta assume valore preclusivo solo quando esso è preponderante; mentre, qualora tale dato non sia rilevante, assumono valore i parametri sussidiari previsti dalla norma e relativi ai mezzi, alle modalità e dalle circostanze dell'azione. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di una sentenza che aveva negato l'attenuante in relazione alla detenzione di hashish suddivisa in 80 barrette, pari a grammi 90 con principi attivi pari a grammi 4, 3).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)