Sez. 1, Sentenza n. 5986 del 13/10/1986 (Rv. 448337 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI APPELLO DELIBATIVO DELLA SENTENZA ECCLESIASTICA IN MATERIA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO - RICORSO PER CASSAZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE - MERA COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO - INSUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI APPELLO DELIBATIVO DELLA SENTENZA ECCLESIASTICA IN MATERIA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO - RICORSO PER CASSAZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE - MERA COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO - INSUFFICIENZA.*
Al fine del decorso del termine breve per la proposizione del ricorso per Cassazione, avverso il provvedimento della Corte di appello delibativo della sentenza ecclesiastica in materia di nullità del matrimonio, non è sufficiente la mera comunicazione del dispositivo, ma si rende necessaria la notificazione, ai sensi degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., mentre resta in proposito irrilevante l'errore in cui sia incorso il cancelliere, nell'annotare la "mancata impugnazione nei termini di legge" in base al rilievo assegnato a detta comunicazione, così come la circostanza che tale errore abbia comportato la trascrizione del provvedimento medesimo nei registri di matrimonio del comune. (V 2025/85, mass n 439932; (V 3536/84, mass n 435538).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)