Sez. 1, Sentenza n. 3536 del 13/06/1984 (Rv. 435538 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI APPELLO IN ESITO A GIUDIZIO DI DELIBAZIONE DI SENTENZA DI TRIBUNALE ECCLESIASTICO - RELATIVA NOTIFICAZIONE, AI FINI DEL DECORSO DEL TERMINE BREVE DI IMPUGNAZIONE - MODALITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI APPELLO IN ESITO A GIUDIZIO DI DELIBAZIONE DI SENTENZA DI TRIBUNALE ECCLESIASTICO - RELATIVA NOTIFICAZIONE, AI FINI DEL DECORSO DEL TERMINE BREVE DI IMPUGNAZIONE - MODALITÀ.*
Al fine del decorso del termine breve d'impugnazione, la notificazione del provvedimento della Corte d'appello, emesso in esito al giudizio di delibazione di sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio, resta soggetta alle Disposizioni degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., e, pertanto, è inidonea al suddetto fine, ove venga effettuata personalmente alla parte che si sia costituita a mezzo di procuratore in quel giudizio. (V 6847/82, mass n 424487; (V 5628/82, mass n 423398; (V 4914/82, mass n 422923).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)