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Sez. 1, Sentenza n. 2025 del 19/03/1985 (Rv. 439932 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE D'APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - TERMINE BREVE - DECORRENZA - DALLA COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439932-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE D'APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - TERMINE BREVE - DECORRENZA - DALLA COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO - ESCLUSIONE.*

Avverso il provvedimento reso dalla Corte d'appello in tema di delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, il ricorso per Cassazione, esperibile a norma dell'art. 111 della Costituzione, resta soggetto, quanto al decorso del termine breve d'impugnazione, all'ordinaria disciplina di cui agli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., con la conseguenza che il termine medesimo inizia a decorrere solo per effetto della notificazione di detto provvedimento, eseguita in conformità delle citate norme, non potendosi considerare a tal fine equipollente la mera comunicazione del dispositivo ad opera del cancelliere. (V 3536/84, mass n 435538).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)