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Sez. 1, Sentenza n. 687 del 13/03/1974 (Rv. 368514 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - FONDI RUSTICI - VALUTAZIONE AUTOMATICA - APPLICABILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368514-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - FONDI RUSTICI - VALUTAZIONE AUTOMATICA - APPLICABILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*

Le Disposizioni della legge 20 ottobre 1954, n 1044 (sul sistema di valutazione dei fondi rustici) si osservano - come risulta dalla interpretazione autentica contenuta negli articoli 1 e 2 della legge 22 novembre 1962, n 1706 - quando per i detti fondi (caduti in successione) non sia stato dichiarato alcun valore o sia stato dichiarato un valore inferiore a quello risultante dal sistema di valutazione automatica; mentre, quando il valore dichiarato dal contribuente sia superiore a quello risultante dalle tabelle compilate ed aggiornate dalla commissione censuaria centrale, ogni discussione sul valore imponibile resta preclusa sia ad iniziativa dell'ufficio, sia ad iniziativa del contribuente. (V 734'71, mass n 350539).*

Riferimenti normativi: Legge 22/11/1962 num. 1706 art. 2, Legge 22/11/1962 num. 1706 art. 1, Legge 20/10/1954 num. 1044 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)