Sez. 1, Sentenza n. 1113 del 14/02/1984 (Rv. 433253 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - IN GENERE - ORDINANZA RESA SULL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - PRINCIPIO DELLA NON IMPUGNABILITÀ - CONTRASTO CON L'ART. 25, PRIMO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - IN GENERE - ORDINANZA RESA SULL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - PRINCIPIO DELLA NON IMPUGNABILITÀ - CONTRASTO CON L'ART. 25, PRIMO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA.*
La non impugnabilità, nemmeno con ricorso per Cassazione, del provvedimento reso sull'istanza di ricusazione a norma dell'art. 53 cod. proc. civ., in considerazione della sua portata ordinatoria e non decisoria, a conclusione di un procedimento di tipo sostanzialmente amministrativo, non può essere contestata in relazione al principio del giudice naturale, fissato dall'art. 25 primo comma della Costituzione, atteso che tale principio riguarda la precostituzione per legge dell'organo giudiziario e dei criteri per la sua composizione, e si coordina con le esigenze di imparzialità ed obiettività nella funzione giurisdizionale, che l'istituto della ricusazione tende ad assicurare intervenendo non sull'organo giudiziario, ma sulla designazione del giudice-persona. (V Corte costituzionale 117/68; (V Corte costituzionale 56/67; (V Corte costituzionale 29/58).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)