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Sez. 1, Sentenza n. 461 del 24/01/1986 (Rv. 444065 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - PROCEDIMENTO - ORDINANZA RESA SULLA ISTANZA DI RICUSAZIONE - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444065-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - PROCEDIMENTO - ORDINANZA RESA SULLA ISTANZA DI RICUSAZIONE - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'ordinanza che provvede sulla ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 53 cod. proc. civ., non è impugnabile con il ricorso per Cassazione ex art. 111 Costituzione, in quanto provvedimento strumentale, privo di natura decisoria, unicamente volto a regolare la composizione dell'organo giurisdizionale chiamato a dirimere la controversia. (Conf 1114/84, mass n 433257; (Conf 1113/84, mass n 433253; (Conf 1761/81, mass n 412443; (Conf 1031/81, mass n 411567; (Conf 6102/79, mass n 402815).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)