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Sez. L, Sentenza n. 11105 del 10/11/1997 (Rv. 509723 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Disciplina ex art. 1 della legge n. 108 del 1990 - Applicabilità a licenziamento intimato anteriormente - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509723-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

La norma di cui all'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, la quale oltre ad estendere il regime di tutela reale, ha introdotto la facoltà per il lavoratore di richiedere la indennità sostitutiva della reintegrazione, ha carattere innovativo e non potendo pertanto incidere, ai sensi dell'art. 11 disp. prel. cod. civ., su situazioni sostanziali verificatesi nella vigenza della normativa precedente, non è applicabile ai licenziamenti adottati prima della sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)