Sez. 3 - , Sentenza n. 11098 del 10/06/2020 (Rv. 658139 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) | Danni ai pazienti - Responsabilità della struttura presso la quale operi il sanitario - Rapporto di lavoro con detta struttura - Irrilevanza - Estensione del principio al diverso rapporto derivante dalla polizza assicurativa stipulata dalla stessa struttura - Esclusione.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO)
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, sebbene la struttura presso la quale il paziente sia ricoverato risponda della condotta colposa dei sanitari, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa, tuttavia ciò non incide automaticamente sul rapporto di manleva derivante dalla polizza stipulata tra la medesima struttura e la compagnia di assicurazione, tanto più ove il contratto escluda espressamente la copertura assicurativa per l'operato di medici non dipendenti della detta struttura.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)