Sez. 3, Ordinanza n. 19885 del 15/06/2026 (Rv. 678781-02)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE | Assicurazione per conto proprio e per conto altrui - Differenze - Assicurazione per fatto proprio e per fatto altrui - Differenze - Cumulabilità dei tipi - Sussistenza. ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - In genere.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE
In tema di assicurazione per la responsabilità civile, mentre l'assicurazione per conto proprio si distingue da quella per conto altrui per la sussistenza in capo al medesimo soggetto della qualità di contraente e di assicurato - posto che solo nel primo caso chi contrae l'assicurazione è anche titolare dell'interesse esposto al rischio - la distinzione tra assicurazione per fatto proprio e assicurazione per fatto altrui si fonda sul titolo della responsabilità dedotta ad oggetto del contratto, atteso che nella prima l'assicuratore copre il rischio di impoverimento derivante da una condotta tenuta personalmente dall'assicurato e, nella seconda quello derivante da fatti commessi da persone del cui operato egli debba rispondere; i due tipi di assicurazione possono, peraltro, tra loro cumularsi, essendo configurabile: i) una assicurazione della responsabilità propria o diretta, sia per fatto proprio che per fatto altrui; ii) una assicurazione della responsabilità altrui o indiretta, sia per fatto dell'assicurato, che per fatto di persone del cui operato l'assicurato debba rispondere.
Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)