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Sez. 3 - , Sentenza n. 30314 del 21/11/2019 (Rv. 656145 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) | Casa di cura privata - Assicurazione della responsabilità civile - Rapporto con le assicurazioni della responsabilità civile "personali" dei medici in essa operanti - Assicurazione con copertura "a secondo rischio" - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656145-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO)

La polizza stipulata da una casa di cura "per conto proprio" a copertura della responsabilità civile (tanto per il fatto proprio quanto per quello altrui) non può "operare in eccesso" rispetto all'assicurazione "personale" del medico che in essa operi, poiché i due contratti, che sono diversi e riguardano soggetti differenti, non coprono il medesimo rischio. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, affermando che presupposto necessario perché possano sussistere una coassicurazione, una assicurazione plurima od una copertura "a secondo rischio" è proprio l'identità del rischio coperto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1364, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)