Sez. L, Sentenza n. 12560 del 04/06/2014 (Rv. 631037 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale - Art. 27, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Ministeri del 16 maggio 1995 - Interpretazione - Prolungamento della sospensione dal servizio per il dipendente a seguito della cessazione dello stato di restrizione della libertà personale - Condizioni - Rinvio a giudizio in sede penale - Necessità - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE
In tema di sospensione cautelare del pubblico dipendente sottoposto a procedimento penale, l'art. 27, comma 3, del c.c.n.l. del Comparto Ministeri del 16 maggio 1995, si interpreta nel senso che il datore di lavoro, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può ulteriormente prolungare il periodo di sospensione dal servizio del dipendente in presenza di fatti, oggetto dell'accertamento penale, che siano direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, comunque, tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento, a prescindere dalla circostanza che nei confronti di quest'ultimo sia stato, o meno, emesso un provvedimento di rinvio a giudizio in sede penale, dovendosi ritenere che il riferimento, contenuto nella disposizione, alle "medesime condizioni di cui al comma 2" del medesimo art. 27, non si estenda, quale necessario presupposto, al provvedimento di rinvio a giudizio, ma resti circoscritto alle specifiche condizioni attinenti alla natura dei fatti addebitati, tali da comportare la sanzione disciplinare del licenziamento, tanto più che, diversamente, si finirebbe per assicurare un trattamento più favorevole ai dipendenti nei cui confronti siano contestati fatti criminosi di maggiore complessità, e per il cui accertamento si rendano necessari tempi più lunghi, idonei ad incidere sul rinvio a giudizio.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/05/1995 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)