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Sez. L, Sentenza n. 11738 del 14/05/2010 (Rv. 613530 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale - Art. 32, comma 3, del CCNL del Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale - Interpretazione - Prolungamento della sospensione dal servizio per il dipendente a seguito della cessazione dello stato di restrizione della libertà personale - Condizioni - Rinvio a giudizio in sede penale - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613530-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE

In tema di sospensione cautelare del pubblico dipendente sottoposto a procedimento penale, l'art. 32, comma 3, del CCNL del Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale del settembre 1995 si interpreta nel senso che il datore di lavoro, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, possa prolungare anche successivamente il periodo di sospensione dal servizio del dipendente in presenza di fatti, oggetto dell'accertamento penale, che siano direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, comunque, tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento, a prescindere dal fatto che nei confronti del dipendente sia o meno stato emesso un provvedimento di rinvio a giudizio in sede penale. Il riferimento della disposizione alle medesime condizioni di cui al secondo comma non si estende, quale necessario presupposto, al provvedimento di rinvio a giudizio, ma deve ritenersi circoscritto alle specifiche condizioni attinenti alla natura dei fatti addebitati, tali da comportare la sanzione disciplinare del licenziamento, anche perchè, diversamente opinando, si finirebbe per assicurare un trattamento più favorevole ai dipendenti nei cui confronti siano contestati fatti criminosi di maggiore complessità, e per il cui accertamento si rendano necessari tempi più lunghi, idonei ad incidere sul rinvio a giudizio.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 01/09/1995 art. 32 com. 3, DPR 28/01/1988 num. 43 art. 110 CORTE COST., Legge 07/02/1990 num. 19 art. 9 CORTE COST., Legge 27/03/2001 num. 97 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)