Sez. 1, Sentenza n. 11592 del 30/05/1986 Ud. (dep. 23/10/1986) Rv. 174082 - 01
ARMI - FABBRICAZIONE O COMMERCIO NON AUTORIZZATI - GIOCATTOLI RIPRODUCENTI ARMI - DETENZIONE DI PISTOLA GIOCATTOLO PRIVA DEL TAPPO ROSSO INCORPORATO - SOGGETTO PUNIBILE.*
ARMI - FABBRICAZIONE O COMMERCIO NON AUTORIZZATI - GIOCATTOLI RIPRODUCENTI ARMI - DETENZIONE DI PISTOLA GIOCATTOLO PRIVA DEL TAPPO ROSSO INCORPORATO - SOGGETTO PUNIBILE.*
La detenzione di pistola giocattolo priva di tappo rosso incorporato costituisce violazione della norma di cui all'art. 5 legge 18 aprile 1975, n. 110, la quale, mentre per l'impiego di tecniche e di materiali che non ne consentano la trasformazione in arma da guerra o comune da sparo non può rivolgersi che ai fabbricanti o costruttori, invece, per la parte concernente l'Obbligo del citato tappo occludente in tutto o in parte la canna, poiché esso finisce col costituire un requisito permanente dell'arma giocattolo, si riferisce a "chiunque" e, quindi, anche a coloro che dispongono di tale arma giocattolo. (Conf mass n 172337; (Conf mass n 170169; (Conf mass n 170756; (contra mass n 173417; (contra mass n 167430).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)