Sez. 2, Sentenza n. 493 del 05/10/1984 Ud. (dep. 15/01/1985) Rv. 167430 - 01
ARMI - IN GENERE - FABBRICAZIONE O COMMERCIO NON AUTORIZZATI - GIOCATTOLI RIPRODUCENTI ARMI - VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ART. 5, COMMA QUARTO, LEGGE 18 APRILE 1975 - NATURA DI REATO PROPRIO - NECESSITÀ CHE L'AGENTE ABBIA LA QUALITÀ DI FABBRICANTE - SUSSISTENZA.*
ARMI - IN GENERE - FABBRICAZIONE O COMMERCIO NON AUTORIZZATI - GIOCATTOLI RIPRODUCENTI ARMI - VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ART. 5, COMMA QUARTO, LEGGE 18 APRILE 1975 - NATURA DI REATO PROPRIO - NECESSITÀ CHE L'AGENTE ABBIA LA QUALITÀ DI FABBRICANTE - SUSSISTENZA.*
La fattispecie criminosa prevista dall'art. 5 legge 18 aprile 1975 n. 110, comma quarto e sesto, (divieto di fabbricazione di giocattoli riproducenti armi con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona e Obbligo di occludere parzialmente o totalmente l'estremità della canna con un visibile tappo rosso incorporato) ha natura di reato proprio che, avendo come condotta tipica la violazione delle prescrizioni del quarto comma del citato articolo 5 da parte dei soggetti obbligati all'osservanza di esse, esige per la sua sussistenza che l'agente abbia la qualità di fabbricante che realizza giocattoli aventi l'aspetto di arma, quale che sia la dimensione o il livello dell'attività svolta. (contra mass n 163480).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 5 com. 4 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 5 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)