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Sez. 1, Sentenza n. 7292 del 20/03/1985 Ud. (dep. 23/07/1985) Rv. 170169 - 01

ARMI - PORTO ABUSIVO - DIVIETO DI GIOCATTOLI TRASFORMABILI IN ARMI - NORMATIVA - FINALITÀ - PORTO DI PISTOLA GIOCATTOLO - PRIVA DEL TAPPO ROSSO INCORPORATO - REATO CONFIGURABILE.*
Stato
decisa il 1985-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170169-01

ARMI - PORTO ABUSIVO - DIVIETO DI GIOCATTOLI TRASFORMABILI IN ARMI - NORMATIVA - FINALITÀ - PORTO DI PISTOLA GIOCATTOLO - PRIVA DEL TAPPO ROSSO INCORPORATO - REATO CONFIGURABILE.*

Dalla norma, di cui all'art. 5 della legge n. 110 del 1975, emergono da parte del legislatore sia la necessità di impedire che i giocattoli, riproducenti armi, potessero essere trasformati in armi vere e proprie sia la necessità di impedire a che detti giocattoli, resi immediatamente distinguibili, per effetto del tappo rosso incorporato, dalle armi vere e proprie che essi riproducevano, fossero utilizzati come armi per commettere reati, avuto riguardo alla loro idoneità, apparente, alla intimidazione. Queste due esigenze fanno sì che la norma penale comprende due fattispecie distinte e solo parzialmente alternative, di cui la prima può essere realizzata solo dal fabbricante senza osservare le Disposizioni attinenti all'impiego delle tecniche e dei materiali, mentre la seconda è relativa ad una particolare caratteristica esteriore del giocattolo e può essere realizzata da chiunque, ivi compreso il fabbricante, che abbia la disponibilità di un giocattolo riproducente un'arma mancante di un visibile tappo rosso incorporato nell'estremità della canna. Ne consegue che risponde del reato di cui all'art. 5 della legge sopra indicata colui il quale porti fuori della propria abitazione una pistola giocattolo priva del tappo rosso incorporato, che serve ad occludere totalmente o parzialmente l'estremità della canna. (il pretore di Torino con ord. 1 dicembre 1984 ha sollevato questione di legittimità costituzionale - Gazzetta ufficiale 24 luglio 1985 n. 173 bis). (V mass n 163480).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)