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Sez. 2, Sentenza n. 9086 del 29/07/1992 (Rv. 478388 - 01)

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - In genere (nozione, caratteri, distinzione) | Mancata determinazione negoziale o giudiziale della data di stipulazione del contratto definitivo - Regola dell'immediato adempimento - Operatività - Conseguenze - Protrazione della inattività per oltre dieci anni - Estinzione del diritto per prescrizione.
Stato
decisa il 1992-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478388-01

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - In genere (nozione, caratteri, distinzione)

Il contratto preliminare è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che, ove non sia fissato un termine né in sede convenzionale, né in sede giudiziale, sia applicabile ai sensi dell'art. 1183 cod. civ. la regola dello immediato adempimento ("quod sine die debetur statim debetur "), con la conseguenza che a norma degli art. 2934, 2935 e 2946 cod. civ., l'inattività delle parti protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, comporta l'estinzione del diritto medesimo per prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)