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Sez. L, Sentenza n. 820 del 28/01/1987 (Rv. 450499 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - MISURA MINIMA DELLE PENSIONI - ART. 2 LEGGE 2 MAGGIO 1983 N. 175 - EFFICACIA RETROATTIVA.*
Stato
decisa il 1987-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450499-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - MISURA MINIMA DELLE PENSIONI - ART. 2 LEGGE 2 MAGGIO 1983 N. 175 - EFFICACIA RETROATTIVA.*

Il principio dell'irretroattività della legge, essendo elevato al rango di precetto costituzionale solo in materia penale (art. 25 cost.), può - fuori di tale materia - essere derogato sia esplicitamente che implicitamente. Quest'ultima ipotesi si configura in relazione al disposto dell'art. 2 della legge 2 maggio 1983 n. 175, giacché, per effetto dell'aggiunta dell'ulteriore comma, da detta norma apportata all'art. 26 della legge 20 settembre 1980 n. 576 (sulla riforma del sistema previdenziale forense), la Determinazione della misura minima delle pensioni con riferimento al contributo soggettivo minimo fissato dall'art. 10 della legge n. 576 del 1980 deve ritenersi estesa alle pensioni maturate nel corso del 1982, non rilevando l'anteriorità delle medesime alla citata legge del 1983. (V 5552/85, mass n 442755; (V 1176/66, mass n 322357).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 10 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 26 CORTE COST., Legge 02/05/1983 num. 175 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)