Sez. L, Sentenza n. 1156 del 16/02/1990 (Rv. 465373 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - PENSIONI - RIVALUTAZIONE - DECORRENZA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - PENSIONI - RIVALUTAZIONE - DECORRENZA.*
Le pensioni a carico della cassa di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori non sono soggette, ai sensi dell'art. 16 della legge 20 settembre 1980 n. 576, a rivalutazione, relativa a variazioni dell'indice ISTAT (dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), con riguardo a periodi precedenti la maturazione del diritto a pensione, ancorché questa sia anteriore alla data di decorrenza dell'efficacia del decreto dispositivo della rivalutazione. (principio affermato con riguardo a pensione indiretta decorrente dall'1 marzo 1984 ed alla rivalutazione disposta con d.m. 25 luglio 1983 e 2 luglio 1984). (V 820/87, mass n 450499).*
Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)