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Sez. L, Sentenza n. 5552 del 12/11/1985 (Rv. 442755 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E RIPARTIZIONE PER I GIORNALIERI DI CAMPAGNA - ESTENSIONE AI COMPARTECIPANTI, PICCOLI COLONI E PROPRIETARI CONCEDENTI - ART. 4, COMMA 17 BIS DELLA LEGGE N. 638 DEL 1983 - NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA CON EFFICACIA RETROATTIVA - CONFIGURABILITÀ - CONTRASTO CON LA COSTITUZIONE PER INTERFERENZA NELLA SFERA DEL POTERE GIUDIZIARIO E PER LA RETROATTIVITÀ DELLA NORMA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442755-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E RIPARTIZIONE PER I GIORNALIERI DI CAMPAGNA - ESTENSIONE AI COMPARTECIPANTI, PICCOLI COLONI E PROPRIETARI CONCEDENTI - ART. 4, COMMA 17 BIS DELLA LEGGE N. 638 DEL 1983 - NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA CON EFFICACIA RETROATTIVA - CONFIGURABILITÀ - CONTRASTO CON LA COSTITUZIONE PER INTERFERENZA NELLA SFERA DEL POTERE GIUDIZIARIO E PER LA RETROATTIVITÀ DELLA NORMA - ESCLUSIONE.*

L'art. 4, comma 17 bis, della legge 11 novembre 1983 n. 638 (di conversione, con modifiche, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463) - il quale stabilisce che "l'art. 8, primo comma, della legge 12 marzo 1968 n. 334 va interpretato nel senso che i compartecipanti ed i piccoli coloni, nonché i proprietari concedenti, sono tenuti a pagare aliquote contributive nella stessa misura e secondo la medesima ripartizione in vigore per i giornalieri di campagna" - è norma d'interpretazione autentica, che, in difetto di contraria previsione, ha, per sua natura, efficacia retroattiva. Tale disposizione non è sospettabile d'illegittimità costituzionale, atteso in particolare che la legge interpretativa - la quale può intervenire anche in materia che abbia dato luogo ad un indirizzo ermeneutico omogeneo - non interferisce nella sfera del potere giudiziario, mentre il principio d'irretroattività della legge è costituzionalmente stabilito con carattere di assolutezza solo riguardo alle norme penali. (V 36/85, Corte cost.; (V 1622/83, mass n 426461; (V 1323/83, mass n 426124; (V 175/74, Corte cost.; (V 118/57, Corte cost.).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 12, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/03/1968 num. 334 art. 8, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)