Sez. 1, Sentenza n. 952 del 08/03/1977 (Rv. 384573 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - OMESSA SOTTOSCRIZIONE DI UN MAGISTRATO - SOTTOSCRIZIONE DI UN MAGISTRATO ESTRANEO - CORREZIONE (DELLA) - RELATIVA PROCEDURA - APPLICABILITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - OMESSA SOTTOSCRIZIONE DI UN MAGISTRATO - SOTTOSCRIZIONE DI UN MAGISTRATO ESTRANEO - CORREZIONE (DELLA) - RELATIVA PROCEDURA - APPLICABILITA.*
La Mancanza della sottoscrizione di uno dei magistrati che hanno partecipato al collegio giudicante, alla stregua delle concordi risultanze del verbale di udienza e dell'intestazione della sentenza, cosi come la presenza della sottoscrizione di un magistrato estraneo a quel collegio, non incidono sulla validita della sentenza medesima, in quanto devono presumersi ascrivibili a meri errori materiali, emendabili con la procedura di correzione di cui agli artt 287 e 288 cod proc civ. (V 3310/75, mass n 377435; (V 2140/74, mass n 370475; (V 379/74, mass n 368060).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)