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Sez. 2, Sentenza n. 3280 del 26/10/1972 (Rv. 361103 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - PRESUPPOSTI - COGNIZIONI PERSONALI DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361103-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - PRESUPPOSTI - COGNIZIONI PERSONALI DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*

Perche un fatto sia notorio, ai fini del diritto, occorre che esso abbia una distinta identita storica che si imponga alla osservazione e alla percezione della collettivita, in modo che questa ne compia per suo conto la valutazione critica, sicche al giudice non resti che constatarne gli effetti e valutarlo ai fini delle conseguenze giuridiche. Inoltre, occorre che esso sia di comune conoscenza, anche se soltanto nel luogo dove e invocato agli effetti giuridici, o perche entrato a fare parte della cultura media della collettivita ivi stanziata, o perche le sue ripercussioni siano ampie e immediate al punto che la collettivita ne faccia esperienza comune. Soltanto se tali presupposti si verificano, e consentito al giudice di fare a meno delle prove, e di valersi della conoscenza che del fatto - divenuto notorio - egli stesso acquista al di fuori del processo. Consegue che le cognizioni del giudice alle quali allude l'art 115 cod proc civ, non possono essere confuse con quelle personali, singole ed incontrollabili del giudice stesso, in quanto questi non puo e non deve tenere conto delle sue private acquisizioni per la stessa, assoluta incompatibilita fra l'ufficio del giudice e quello del testimone. (V 1097'70, mass n 346650; Conf 2808'69, mass n 342597).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)