Sez. 2, Sentenza n. 14866 del 16/11/2000 (Rv. 541784 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE | Incapace giudiziale in conflitto di interessi con il tutore - Omessa nomina del curatore - Vizio di costituzione del rapporto processuale e violazione del principio del contraddittorio - Configurabilità - Conseguenze - Nullità insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d' ufficio.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE
In caso di omessa nomina di un curatore speciale processuale ad un incapace giudiziale in conflitto, anche soltanto potenziale, di interesse processuale con il tutore, che ne ha la rappresentanza sostanziale nel processo, il giudizio è nullo per vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale e conseguenziale violazione del principio del contraddittorio, rilevabile, a differenza del conflitto di interessi sostanziale, in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Civ. art. 1394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)