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Sez. 5, Sentenza n. 15554 del 02/07/2009 (Rv. 608848 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Continuazione - Disciplina ex art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicabilità - Condizioni - Situazione di incertezza normativa - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608848-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie (nella specie, in materia di ICI), ai fini dell'applicazione dell'istituto della continuazione, regolato dall'art. 12 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, non è richiesta una situazione di incertezza normativa, mentre il fatto che si tratti di diverse violazioni, della stessa indole, commesse in periodi di imposta diversi, non solo non impedisce, ma rappresenta il paradigma legale della fattispecie.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)