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Sez. 3, Sentenza n. 956 del 18/05/1965 (Rv. 311857 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - APPALTO - IN GENERE - ABBANDONO DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE - POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE - MANCATO ESERCIZIO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1965-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311857-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - APPALTO - IN GENERE - ABBANDONO DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE - POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE - MANCATO ESERCIZIO - EFFETTI.*

Non ricorre l'applicabilita dell'art. 1227, secondo comma, cod.civ., quando la pubblica amministrazione, dopo l'abbandono dei lavori da parte dell'appaltatore di opere pubbliche, o del supplente di questi, non ritenga di stipulare a trattative private un nuovo contratto con altra impresa estranea che si offra di continuare i lavori stessi, o quanto meno d'invitare anche quest'ultima nella gara di riappaltò manca, infatti, in questa ipotesi, una condotta colpevole del danneggiato in concorso con il fatto dell'autore del danno, non potendosi identificare con la colpa- neppure sotto l'aspetto di inosservanza della ordinaria diligenza - il mero uso di un potere discrezionale della pubblica amministrazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)