diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9359 del 06/09/1995 (Rv. 493911 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RESCISSIONE | Danni conseguenti alle inadempienze dell'appaltatore - Risarcimento - Concorso di colpa dell'amministrazione per non aver tempestivamente bandito una gara per il riappalto dei lavori - Indeducibilità - Potere discrezionale di impedire la nuova gara - Insindacabilità - Limiti.
Stato
decisa il 1995-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493911-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RESCISSIONE

In tema di appalto di opere pubbliche, il principio secondo cui nel giudizio promosso dall'Amministrazione committente contro l'appaltatore, dopo la rescissione del contratto ai sensi degli articoli 332 e 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle inadempienze dell'appaltatore, non è deducibile un concorso di colpa dell'amministrazione per non aver tempestivamente bandito una nuova gara per il riappalto dei lavori, stante il potere discrezionale dell'amministrazione di indire una nuova gara e di stabilirne il tempo, e la conseguente insindacabilità del suo esercizio da parte del giudice ordinario, non esclude che la suddetta insindacabilità, oltre il limite esterno del dovere di "neminem laedere" quando venga in considerazione la lesione di diritti assoluti, trovi all'interno del rapporto obbligatorio un ulteriore limite nel canone generale di correttezza e buona fede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 332, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 340

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)