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Sez. L, Sentenza n. 6412 del 07/07/1994 (Rv. 487314 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Riunione delle impugnazioni | Impugnazione della medesima sentenza proposta in via principale dal destinatario dell'altrui impugnazione - Onere del secondo impugnante di far conoscere al giudice la simultanea pendenza dei due procedimenti - Funzione - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487314-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Riunione delle impugnazioni

La parte cui sia stata notificata l'altrui impugnazione, qualora proponga la propria, avverso la medesima sentenza, separatamente, in via principale, anziché in via incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinché possa provvedere alla loro riunione, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.; in difetto, la mancata riunione delle due impugnazioni, mentre non incide sulla validità della pronuncia relativa alla prima, rende improcedibile la seconda, atteso che, risultando ormai impossibile il "simultaneus processus", si verifica un impedimento all'esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l'art. 333 sanziona la prescrizione dell'incidentalità delle impugnazioni successive alla prima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)