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Sez. 5, Sentenza n. 7719 del 24/06/1996 Ud. (dep. 07/08/1996) Rv. 205551 - 01

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Falsità ideologica | Cartellino segnatempo dell'impiegato - Atto unitario di attestazione - Esclusione - Mancata timbratura in occasione di assenza temporanea - Reticente formulazione di atto pubblico - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205551-01

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Falsità ideologica

In materia di falsità ideologica, il cartellino segnatempo, non può essere considerato un documento rappresentativo di un unitario atto di attestazione delle ore di effettiva presenza del pubblico funzionario in ufficio. Deve piuttosto ritenersi che il documento rappresenti tanti distinti atti di attestazione, ciascuno relativo alle ore di ingresso e di uscita dall'ufficio, come dimostra il fatto che in alcuni pubblici uffici il funzionario è tenuto a compilare periodicamente schede riepilogative nelle quali attesta "ex novo" le ore di lavoro complessivamente prestate. Ne consegue che la mancata timbratura del cartellino in occasione di un temporaneo allontanamento del funzionario non dà luogo alla reticente formulazione di un atto pubblico unitario, tale da tradursi in una falsa rappresentazione della realtà; ma è semplicemente l'omissione del compimento dell'atto, l'omissione di una delle molteplici autonome attestazioni che debbono essere documentate nel cartellino segnatempo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)