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Sez. 5, Sentenza n. 7587 del 06/05/1999 Ud. (dep. 11/06/1999) Rv. 213629 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Casistica di atti - Schede magnetiche per la rilevazione della presenza sul lavoro - Tabulato riassuntivo delle letture elettroniche - Natura di atto pubblico.
Stato
decisa il 1999-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213629-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

In tema di falsità documentale, costituisce atto pubblico ogni documento, anche se non sottoscritto, che contenga attestazioni di verità, suscettibili di produrre effetti giuridici per la pubblica amministrazione, purché ne sia agevolmente identificabile il soggetto che lo ha formato. Pertanto, poiché con l'inserimento nella apposita apparecchiatura della scheda magnetica in sua dotazione, il dipendente attesta attività di natura pubblicistica, direttamente da lui compiuta (ingresso nel luogo di lavoro), hanno sicuramente natura di atto pubblico tanto la suddetta scheda, quanto il tabulato riportante il risultato delle rilevazioni elettroniche del contenuto delle predette schede.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)