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Sez. 5 - , Ordinanza n. 32828 del 19/12/2018 (Rv. 652140 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Criteri di deducibilità delle passività - Accettazione con beneficio di inventario - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652140-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

Ai fini della determinazione dell'imposta di successione, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non implica alcuna deducibilità delle passività diversa da quella ordinaria prevista per l'accettazione pura e semplice dagli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 346 del 1990, ma assume rilevanza solo nel momento della riscossione dell'imposta la quale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del detto decreto, è contenuta nel limite del valore della quota ereditaria al fine di ridurre il sacrificio economico dell'erede entro l'ambito dell'effettivo arricchimento dello stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/10/1990 num. 346 art. 20, Decreto Legisl. 20/10/1990 num. 346 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)