Sez. 5 - , Sentenza n. 4564 del 22/02/2017 (Rv. 643106 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE | Base imponibile - Passività deducibili – Accettazione con beneficio d'inventario - Sufficienza del verbale d’inventario – Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE
In tema d'imposta sulle successioni, la deducibilità dei debiti della massa ereditaria è subordinata alle condizioni ed alle dimostrazioni, integranti sistema di prova legale, prescritte dagli artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 346 del 1990, anche ove l'eredità sia stata accettata con beneficio d'inventario, sicché risulta inidoneo a tali fini il verbale d’inventario redatto dal cancelliere del tribunale, trattandosi di atto non contemplato tra quelli analiticamente e specificamente indicati nel menzionato art. 23.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)