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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29631 del 29/12/2011 (Rv. 620377 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | CERTALEX - Personale medico a rapporto convenzionale - Accordi nazionali per la determinazione del trattamento economico e normativo - Previsione dell'applicazione retroattiva dell'accordo successivamente intervenuto - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620377-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

Nella stipula degli accordi nazionali per la determinazione del trattamento economico e normativo del personale medico a rapporto convenzionale, le parti possono prevedere l'applicazione retroattiva dell'accordo, salvo il rispetto di limiti interni, legati alla ragionevolezza delle relative scelte, e di limiti esterni, ispirati al rispetto di interessi che ricevono tutela legale sovraordinata. Ne consegue la legittimità della scelta delle parti di far retroagire al 1° gennaio 1999 l'accordo di cui al d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, reso esecutivo dal 1° novembre 2000, succeduto all'accordo di cui al d.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, scaduto il 31 dicembre 1997, nella parte relativa alle quote fisse del nuovo trattamento, così integralmente sostituito, escludendo invece la retroattività della nuova disciplina delle competenze variabili, essendo solo quest'ultima legata a eventi estemporanei e come tali poco ragionevolmente valutabili da una norma posteriore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito osservando che mancavano specifiche deduzioni relative a eventuali decrementi retributivi conseguenti alle operazioni di conguaglio eseguite in conseguenza del nuovo trattamento, così che doveva escludersi anche ogni ipotesi di violazione del principio d'intangibilità di diritti soggettivi acquisiti). (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1996 num. 484, DPR 28/07/2000 num. 270, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)