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Sez. L, Sentenza n. 19511 del 12/09/2006 (Rv. 592174 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Accordi collettivi nazionali ex art. 48 legge n. 833 del 1978 - D.P.R. di recepimento - Natura regolamentare - Sussistenza - Interpretazione del giudice del merito - Censurabilità in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. - Esame esegetico diretto da parte della Corte di cassazione ex art. 12 disp. prel. cod. civ. - Ammissibilità - Applicabilità dei criteri di ermeneutica contrattuale - Esclusione - Fattispecie relativa al compenso aggiuntivo per le indennità di cui all'art. 41, lettere L, M e N del d. P.R. n. 314 del 1990.
Stato
decisa il 2006-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592174-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)

In tema di trattamento normativo ed economico del personale sanitario a rapporto convenzionale, i d.P.R. che recepiscono gli accordi collettivi stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 hanno natura regolamentare, onde il giudice di legittimità può conoscere, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli allegati vizi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e può procedere direttamente all'interpretazione dei medesimi in base ai criteri fissati dall'art. 12 delle preleggi. (Nella specie, la S.C., rigettando l'appello, ha confermato la correttezza dell'interpretazione operata nella sentenza impugnata in relazione agli artt. 41 e 44 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. n. 314 del 1990, con cui era stato ritenuto che la corresponsione delle indennità previste da dette disposizioni presupponeva che i medici aventi diritto rientrassero nella percentuale per la quale la Regione aveva ottenuto i fondi forniti dal S.S.N., con la conseguenza che, ove il numero fosse risultato esorbitante, la Regione si sarebbe venuta a trovare nell'impossibilità di erogare tali indennità).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 28/09/1990 num. 314 art. 41 CORTE COST., DPR 28/09/1990 num. 314 art. 44, Preleggi art. 12, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)