Sez. 1, Sentenza n. 35644 del 04/07/2008 Cc. (dep. 18/09/2008) Rv. 240937 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Giudizio di rinvio - Sospensione dei termini di custodia cautelare durante il tempo fissato per la redazione della sentenza di primo e di secondo grado - Legittimità .
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
Nel giudizio di rinvio, il giudice ha il potere di adottare, ai sensi dell'art. 304, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare durante il tempo fissato per la redazione della sentenza di primo e di secondo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)