Sez. 6 - , Sentenza n. 22104 del 17/02/2021 Cc. (dep. 04/06/2021) Rv. 281307 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente - Tribunale del riesame - Verifica della corrispondenza tra il valore dei beni sequestrati e l'ammontare del profitto del reato o del prezzo da confiscare - Necessità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il tribunale del riesame è tenuto a verificare, sulla base della documentazione trasmessa e delle deduzioni delle parti, il rispetto della proporzione tra il valore dei beni sottoposti a sequestro ed il profitto del reato o del prezzo da confiscare, atteso che, diversamente, si realizzerebbe una non consentita, in quanto sproporzionata, compressione del diritto di proprietà. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che, senza stabilire il valore dei beni in sequestro e verificare il rispetto dei principi di adeguatezza e proporzione, aveva rigettato l'appello cautelare finalizzato alla riduzione del sequestro preventivo avente ad oggetto il diritto di usufrutto di un immobile ed alcuni gioielli, a fronte di un profitto da reato quantificato in 15.567, 67 euro).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)