Sez. L, Sentenza n. 10110 del 02/05/2007 (Rv. 596637 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Agevolazioni e benefici contributivi previsti per le aziende agricole - Regola della non cumulabilità - Fondamento - Art. 44, comma 1, del d.l.n.269 del 2003, convertito, con modificazioni, in legge n.326 del 2003 - Valore di norma di interpretazione autentica confermato da Corte cost. n.274 del 2006 - Ulteriori dubbi di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
In tema di agevolazioni e benefici contributivi previsti per le aziende agricole, la regola della non cumulabilità e della localizzazione territoriale dell'azienda (nel Mezzogiorno, nel Centro-Nord, nei territori montani, nelle zone agricole svantaggiate) che consente di individuare il beneficio più favorevole ad essa spettante, già risultante dalla lettura sistematica e coordinata dei benefici in questione è ora confermata dalla disposizione di interpretazione autentica dell'art. 44, comma 1, del d.l.n.269 del 2003, convertito, con modificazioni, in legge n.326 del 2003, che ha previsto che l'art. 9, comma 6 della legge n. 67 del 1988 e successive modificazioni ed integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 9, così come sostituito dall'art.11 della legge n.537 del 1993, non sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 1, del d.l.n.536 del 1987, convertito, con modificazioni, in legge n.48 del 1988 e successive modificazioni e integrazioni. La plausibilità dell'interpretazione accolta dal legislatore del 2003 assicura che si versi in ipotesi di effettiva interpretazione autentica, come affermato anche dal Giudice delle leggi (Corte cost. n.274 del 2006) e non già di disposizione innovativa con efficacia innovativa, facendo blocco con la disposizione interpretata sì da esprimere - fin dall'entrata in vigore di quest'ultima - un'unica norma avente il contenuto esplicitato dalla prima e quindi con una retroattività solo apparente perché tale è da ritenere il precetto normativo fin dall'inizio. Né l'esclusione del cumulo dei benefici contributivi, prima previsti dalla previgente disciplina, pone dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 77, 117, primo comma, 111, primo comma Cost.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 1 com. 5, Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 1 com. 6, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 44 com. 1 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 art. 9 com. 6, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)